E’ in vigore il decreto legislativo 141/2016 (correttivo del Dlgs 102/2014) che impone, in ogni condominio, di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Con le nuove norme i sistemi di contabilizzazione non sono più obbligatori in senso assoluto ma, lo sono solo a condizione che determinino efficienza e risparmio energetico.
E’ importante chiarire che la normativa prevede l’obbligo di installare entro il 31 dicembre 2016, quando il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento a una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.
Il decreto del Governo interviene per chiarire alcuni aspetti fondamentali:
- E’ necessario fare subito una relazione tecnica per stabilire l’obbligo di dotarsi di contatori oppure se ci sono le condizioni di non farlo;
- Nei condomìni, oltre che negli “edifici polifunzionali”, che hanno impianti cosiddetti “orizzontali” (in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare) l’installazione di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, si effettua solo se sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
- nelle strutture con impianti “verticali”, se non è possibile installare i contatori all’ingresso di ogni unità immobiliare si procede installando sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari. Non si procede solo se l’installazione di tali sistemi risulti, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato, essere «non efficiente in termini di costi».
Per la suddivisione delle spese, il decreto stabilisce alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina (vedi testo del decreto).