mercoledì 27 luglio 2016

CONTABILIZZATORI DI CALORE, IL DECRETO CORRETTIVO: CONTATORI SOLO SE CONVIENE E SPESE IN DEROGA ALLE NORME UNI

E’ in vigore il decreto legislativo 141/2016 (correttivo del Dlgs 102/2014) che impone, in ogni condominio, di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Con le nuove norme i sistemi di contabilizzazione non sono più obbligatori in senso assoluto ma, lo sono solo a condizione che determinino efficienza e risparmio energetico.
E’ importante chiarire che la normativa prevede l’obbligo di installare entro il 31 dicembre 2016, quando il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento a una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.
Il decreto del Governo interviene per chiarire alcuni aspetti fondamentali:
  1. E’ necessario fare subito una relazione tecnica per stabilire l’obbligo di dotarsi di contatori oppure se ci sono le condizioni di non farlo;
  2. Nei condomìni, oltre che negli “edifici polifunzionali”, che hanno impianti cosiddetti “orizzontali” (in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare) l’installazione di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, si effettua solo se sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
  3. nelle strutture con impianti “verticali”, se non è possibile installare i contatori all’ingresso di ogni unità immobiliare si procede installando sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari. Non si procede solo se l’installazione di tali sistemi risulti, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato, essere «non efficiente in termini di costi».
Per la suddivisione delle spese, il decreto stabilisce alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina (vedi testo del decreto).

giovedì 14 luglio 2016

CONTABILIZZATORI DI CALORE: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI RIUNISCE PER LE MODIFICHE

Il Consiglio dei ministri si riunirà per modificare il decreto legislativo 102/2014,  nel quale troveranno posto anche le modifiche in materia di termoregolazione e contabilizzazione, la cui scadenza resta confermata al 31 dicembre 2016.
Il decreto dovrebbe includere le nuove disposizioni, con la possibilità – in presenza di squilibri nella contabilizzazione dei consumi – di derogare ai criteri indicati nella norma tecnica Uni 10200.
Si prevede che il Governo apporti modifiche sostanziali al criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento, per la cui violazione la sanzione da 500 a 2.500 euro resta confermata in capo al condominio.


(Riservato associati)