lunedì 8 febbraio 2016

GESTIONE ENERGIE RINNOVABILI: OBBLIGHI FORMATIVI PER GLI INSTALLATORI D’IMPIANTI

Operare nel nel settore dell’installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da Fonti Energie Rinnovabili (FER), obbliga le imprese alla frequentazione di specifici corsi di formazione. Gli impianti che utilizzano le rinnovabili saranno sempre più diffusi, sia in quanto obbligatori nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni più importanti, si per gli incentivi fiscali previsti dalla normativa. La normativa di riferimento è l’art. 15 del decreto 8711 del 21 ottobre 2015 (formazione abilitante e di aggiornamento per “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili) e gli accordi Stato-Regioni che ne hanno regolamentato i corsi di formazione.
Quali le imprese interessate? La disposizione riguarda:
1. IMPIANTI TERMOIDRAULICI: POMPE DI CALORE – SOLARE TERMICO – BIOMASSE
2. IMPIANTI ELETTRICI: FOTOVOLTAICO.
E’ necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti: 
– per le imprese già operanti alla data del 3 agosto 2013 è previsto l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento, da effettuarsi entro il 3 agosto 2016 (e successivamente ogni tre anni).
– le imprese che invece hanno acquisito le abilitazioni dopo il 3 agosto 2013 o hanno iniziato successivamente l’attività, dovranno frequentare corsi da 16 ore oppure da 80 ore a seconda del titolo di studio e dell’esperienza professionale maturata.
L’impresa dovrà avere l’“attestato di competenza” che sarà trasmesso alla CCIAA per aggiornare la visura camerale, quelle che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di istallazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
Per informazioni sui corsi di formazione teorico pratici e sulla normativa rivolgersi telefonicamente all’associazione.

venerdì 5 febbraio 2016

SCADE IL 31/12/2016 IL TERMINE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE.LE NUOVE REGOLE PER INSTALLATORI E CONDOMINI


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

PER I CONDOMINI CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

SCADE IL 31/12/2016 IL TERMINE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Entro il 31/12/2016 tutti i condomini che possiedono un riscaldamento centralizzato dovranno provvedere alla contabilizzazione del calore, dotando ogni unità immobiliare di particolari dispositivi che consentano di attribuirle i proprio consumi: valvole termostatiche, contatori di calorie, sensori di temperatura, ecc.
Il D. Lgs 102/14, decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introduce in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore, con lo scopo finale di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica. Con tali dispositivi tutti gli inquilini o proprietari pagheranno solo il calore che hanno effettivamente consumato  e  non più ripartendo le spese di riscaldamento in base ai millesimi tra tutti i condomini.
Il sistema di ripartizione attuale non ha mai incentivato l’applicazione di qualunque strategia di risparmio energetico condominiale, perché il risparmio non finiva nella tasche del proprietario dell’unità ma veniva ripartito, così come i consumi, tra tutto il condominio in base al calcolo dei millesimi.
Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

CATASTO IMPIANTI TERMICI, IL TESTO NORMATIVO APPROVATO IN COMMISSIONE ATTENDE IL CONSIGLIO REGIONALE


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

IL TESTO NORMATIVO E' STATO APPROVATO DALLA QUINTA COMMISSIONE 
IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ATTENDE IL SI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Per gli installatori l'obbligo di inviare copia delle certificazioni di conformità degli impianti installati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (è già tempo di riordinare gli archivi aziendale)
Il Catasto degli impianti termici è pronto al via, attende solo l'approvazione del testo di legge da parte del Consiglio Regionale della Sardegna, ma il testo è definito con l'approvazione della Quinta Commissione e con i pareri di tutte le altre coinvolte nel procedimento.
La gestione del Catasto sarà affidata all'Agenzia per l'energia della Sardegna, che avrà il compito di supportare la Regione nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali in materia di energia ed efficientamento energetico e garantire l'efficace gestione delle risorse energetiche strategiche per il territorio regionale. 
L'articolo che interessa direttamente gli installatori di impianti è il seguente, oltre quelli che prevedono l'istituzione del sistema informativo e le sanzioni :
Art. 15
Esercizio, controllo e manutenzione
degli impianti termici e acquisizione dei relativi dati
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province trasferiscono all'Agenzia i dati degli impianti termici civili contenuti nei catasti provinciali.
2. Gli esiti dei controlli di efficienza di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, sono trasmessi all'Agenzia a cura del manutentore o terzo responsabile, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12.
3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 192 del 2005, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i seguenti dati:
a) i dati tecnici degli impianti termici già esistenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) i dati tecnici degli impianti tecnici di nuova istallazione o oggetto di ristrutturazione e la relativa dichiarazione di conformità entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
4. Le società di distribuzione di combustibile a uso degli impianti termici, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli installatori di impianti termici trasmettono all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono trasmessi all'Agenzia tramite posta elettronica certificata.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org