martedì 8 marzo 2016

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ENERGIE RINNOVABILI: LA LEGGE MILLEPROROGHE RINVIA LA SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2016

La conversione in legge del decreto milleproroghe ha spostato al 31/12/2016 il termine entro il quale le imprese devono frequentare i corsi di formazione o aggiornamento, per poter operare nel settore delle energie rinnovabili.
La normativa di riferimento è l’art. 15 del decreto legislativo il Dlgs 28/2011 (emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) che fissava la scadenza al mese di agosto 2016 e gli accordi Stato-Regioni che hanno regolamentato i corsi di formazione (formazione abilitante e di aggiornamento per “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili).
Gli impianti che utilizzano le rinnovabili saranno sempre più diffusi, sia in quanto obbligatori nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni più importanti, sia per gli incentivi fiscali previsti dalla normativa.
Quali le imprese interessate? La disposizione riguarda:
1. IMPIANTI TERMOIDRAULICI: POMPE DI CALORE – SOLARE TERMICO – BIOMASSE
2. IMPIANTI ELETTRICI: FOTOVOLTAICO.
Queste le nuove scadenze:
– per le imprese già operanti alla data del 3 agosto 2013 è previsto l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 (e successivamente ogni tre anni).
– le imprese che invece hanno acquisito le abilitazioni dopo il 3 agosto 2013 o hanno iniziato successivamente l’attività, dovranno frequentare, sempre entro il 31 dicembre 2016, corsi da 16 ore oppure da 80 ore a seconda del titolo di studio e dell’esperienza professionale maturata.
L’impresa dovrà avere l’“attestato di competenza” che sarà trasmesso alla CCIAA per aggiornare la visura camerale, quelle che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
Per informazioni sui corsi di formazione teorico pratici e sulla normativa rivolgersi telefonicamente all’associazione.

GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO SI INTERROGANO SU CONTATORI DI CALORE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Del tema si è discusso nel corso del convegno del 18 febbraio 2016, alla Camera di Commercio di Sassari, al quale ha partecipato il Presidente Mauro Marras.

Nella relazione svolta dal Presidente Marras, l’invito rivolto ai partecipanti al convegno è stato di valutare con attenzione gli interventi da realizzare nei condomini, che devono tener conto di una progettazione non solo tecnica, ma complessiva. Un documento progettuale di massima da sottoporre nelle assemblee che contenga procedure, metodologie operative e anche gli aspetti contrattuali necessari per la realizzazione degli interventi. Non bisogna dimenticare che i lavori devono essere realizzati evitando la concorrenza sleale basata sull'elusione delle regole, evitando l’acquisizione di servizi non idonei, che alla lunga non porterebbero risparmi.
L’obiettivo della normativa è il miglioramento dell'efficienza energetica col fine di ridurre, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio i consumi di energia primaria. Gli obblighi sono contenuti nel Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n.102, che recepisce la Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012. Nello specifico, l'articolo 9 al comma 5 stabilisce le scadenze e obblighi articolati su due distinti ambiti impiantistici: l’installazione di un contatore di fornitura del calore (comma 5, lettera a), ovvero in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, e l'obbligo di installazione di contabilizzazione e termoregolazione in ciascuna unità immobiliare (comma 5, lettera b e c). Inoltre, la lettera d) dell'articolo 9 stabilisce che per la ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda si deve fare riferimento alla norma UNI 10200. La norma tecnica - che si applica ad edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati - distingue i consumi volontari di calore delle singole unità immobiliari, da tutti gli altri consumi involontari (perdite, conduzione e manutenzione ordinaria, servizio di gestione della contabilizzazione del calore).

(riservata associati)