La conversione in legge del decreto milleproroghe ha spostato al 31/12/2016 il termine entro il quale le imprese devono frequentare i corsi di formazione o aggiornamento, per poter operare nel settore delle energie rinnovabili.
La normativa di riferimento è l’art. 15 del decreto legislativo il Dlgs 28/2011 (emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) che fissava la scadenza al mese di agosto 2016 e gli accordi Stato-Regioni che hanno regolamentato i corsi di formazione (formazione abilitante e di aggiornamento per “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili).
Gli impianti che utilizzano le rinnovabili saranno sempre più diffusi, sia in quanto obbligatori nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni più importanti, sia per gli incentivi fiscali previsti dalla normativa.
Quali le imprese interessate? La disposizione riguarda:
1. IMPIANTI TERMOIDRAULICI: POMPE DI CALORE – SOLARE TERMICO – BIOMASSE
2. IMPIANTI ELETTRICI: FOTOVOLTAICO.
Queste le nuove scadenze:
– per le imprese già operanti alla data del 3 agosto 2013 è previsto l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 (e successivamente ogni tre anni).
– le imprese che invece hanno acquisito le abilitazioni dopo il 3 agosto 2013 o hanno iniziato successivamente l’attività, dovranno frequentare, sempre entro il 31 dicembre 2016, corsi da 16 ore oppure da 80 ore a seconda del titolo di studio e dell’esperienza professionale maturata.
L’impresa dovrà avere l’“attestato di competenza” che sarà trasmesso alla CCIAA per aggiornare la visura camerale, quelle che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
Per informazioni sui corsi di formazione teorico pratici e sulla normativa rivolgersi telefonicamente all’associazione.