giovedì 26 maggio 2016

LIBRETTO IMPIANTI

ADEMPIMENTI LIBRETTO IMPIANTI

IMPIANTI TERMICI: QUANDO SI EFFETTUANO I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?

Nelle FAQ del Ministero competente si precisa che: i controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
  • a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
  • b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  • c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”
La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013.

L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
  • a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
  • b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1.
Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.

CHI HA L'OBBLIGO DI COMPILARE IL LIBRETTO DELL'IMPIANTO TERMICO


Il Ministero ha ribadito che ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.
Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

giovedì 12 maggio 2016

IL 31 MAGGIO SCADE LA DICHIARAZIONE FGAS. SOLO LE IMPRESE CERTIFICATE POSSONO EFFETTUARE I CONTROLLI SULLE PERDITE DI REFRIGERANTE

Il 31 maggio scade la presentazione della dichiarazione ISPRA, che è obbligatoria dal 2013, e che va presentata ogni anno al Ministero dell'Ambiente con i dati riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura. 
In merito ai quesiti che ci sono stati rivolti da alcune aziende, si precisa che solo le aziende certificate Fgas possono effettuare i controlli sulle perdite di gas refrigerante delle apparecchiature (chi ha la certificazione personale non è autorizzato se non ha anche certificato l'azienda)
Pertanto le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solamente dalle aziende presenti nel Registro Nazionale FGAS.
Si può effettuare il controllo della regolarità delle aziende sul Registro Nazionale all'indirizzo http://www.fgas.it/RicercaImprese. È possibile fare una ricerca impostando i filtri di regione e provincia, alla voce "Attività" scegliere "303/2008" che fa riferimento al regolamento relativo alla climatizzazione (Attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra svolte ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 303/2008). Alla voce "Profilo" impostare "in possesso di certificato"; apparirà un elenco di aziende divise per provincai e cliccando su ciascuna il numero di certificato, la data di emissione e di scadenza e tutti i dati relativi all'impresa.